PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

      1. La disciplina denominata «educazione ai diritti umani» è introdotta come materia di studio obbligatoria in tutti gli indirizzi di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Art. 2.

      1. Per l'insegnamento della disciplina è istituita una nuova classe di concorso denominata «educazione ai diritti umani».

Art. 3.

      1. Possono insegnare la disciplina i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti a seguito di concorso pubblico secondo le norme vigenti.

Art. 4.

      1. La cattedra della disciplina prevede due ore di insegnamento in ogni classe per complessive diciotto ore settimanali.

Art. 5.

      1. I programmi della disciplina, che sono elaborati da una commissione ministeriale appositamente costituita, devono vertere sui seguenti argomenti:

          a) l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all'autodeterminazione;

          b) il mantenimento della pace; i vari tipi di guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l'inammissibilità dell'impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra e l'utilizzazione di esse al servizio della pace e

 

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del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra Paesi e l'importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;

          c) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;

          d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità d'aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l'analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;

          e) l'utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;

          f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità;

          g) il ruolo e le modalità dell'azione esercitata nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale azione.

      2. I docenti della disciplina si impegnano a creare motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che operano nell'ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.

Art. 6.

      1. Per l'onere derivante dall'attuazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.